Regolamento
Art. 5
In vigore dal 24 nov 1906
Gli orari delle lezioni e dei lavori debbono corrispondere al regolare avviamento dell'istruzione ed all'opportunità delle stagioni.
Le lezioni hanno principio col 20 ottobre e terminano col giugno.
La seconda quindicina di questo mese è destinata alle ripetizioni ed alla preparazione per gli esami.
Terminati gli esami, gl'insegnanti possono assentarsi per trenta giorni dalla scuola, in modo però che il regolare andamento di essa non abbia a risentir danno in alcuna sua parte. A questo effetto il direttore farà in tempo opportuno al Ministero le convenienti proposte, previamente discusse in adunanza speciale del Consiglio didattico.
Nel periodo in cui cessano le lezioni, gli alunni possono avere il permesso di recarsi in famiglia per due mesi, senza che ciò dia verun diritto a riduzione di retta o di tassa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-5