Regolamento

Art. 4

In vigore dal 24 nov 1906
Le lezioni del corso ordinario versano sugli elementi: a) della lingua italiana, della storia, della geografia, dell'aritmetica, della geometria, dell'agrimensura, del disegno, della computisteria e della calligrafia; b) delle scienze fisiche e naturali e dell'igiene rurale; c) dell'agricoltura e delle industrie ad essa attinenti; d) della legislazione agraria e del commercio. Esse debbono svolgersi in conformità degli uniti programmi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-4

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