Regolamento
Art. 4
In vigore dal 24 nov 1906
Le lezioni del corso ordinario versano sugli elementi:
a) della lingua italiana, della storia, della geografia, dell'aritmetica, della geometria, dell'agrimensura, del disegno, della computisteria e della calligrafia;
b) delle scienze fisiche e naturali e dell'igiene rurale;
c) dell'agricoltura e delle industrie ad essa attinenti;
d) della legislazione agraria e del commercio.
Esse debbono svolgersi in conformità degli uniti programmi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-4