Regolamento

Art. 6

In vigore dal 24 nov 1906
All'amministrazione della scuola sopraintende un Comitato, composto di due delegati del Governo e di un delegato per ciascuno degli altri corpi morali che concorrono alla fondazione e al mantenimento di essa con una somma non inferiore a L. 1000. Il direttore esercita le funzioni di segretario ed ha voto nel Comitato. I consiglieri elettivi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Comitato elegge nel suo seno il presidente che dura in ufficio 3 anni e può essere riconfermato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-6

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