Regolamento
Art. 2
In vigore dal 24 nov 1906
L'istruzione è impartita in un corso di tre anni obbligatorio.
Vi è annesso un corso complementare facoltativo, della durata di un anno, in cui gli alunni si esercitano specialmente nella tenuta dei conti, nell'Amministrazione dell'ezienda agraria, nelle industrie agricole e nelle stime rurali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-2