Regolamento

Art. 3

In vigore dal 24 nov 1906
Si terranno inoltre annualmente presso la scuola e fuori, a vantaggio degli agricoltori, dei corsi speciali temporanei e delle conferenze agrarie con indirizzo pratico. Tali corsi e conferenze verranno determinati volta per volta dal direttore della scuola, udito anche il parere del Consiglio didattico e del Comitato amministrativo, e saranno disciplinati da apposito regolamento. Uno speciale attestato si rilascierà a chiunque li frequenti con profitto. Si prenderanno altresì utili iniziative a favore dell'agricoltura locale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-3

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