Regolamento
Art. 9
In vigore dal 24 nov 1906
Sono particolari attribuzioni del presidente del Comitato:
a) convocare e presiedere il Comitato amministrativo;
b) rappresentare il Comitato in tutti gli atti amministrativi e giudiziari:
c) provvedere su proposta del direttore della scuola, alle supplenze temporanee, che non oltrepassino i 15 giorni, così degli insegnanti, come del personale tecnico e di vigilanza, dandone avviso al Ministero;
d) sospendere, in caso di bisogno, su proposta del direttore, il personale inferiore e quello di servizio, dandone avviso al Ministero;
e) concedere, sentito il direttore, permessi straordinari di assenze al personale, quando non eccedano i 10 giorni, dandone notizia al Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-9