Regolamento

Art. 14

In vigore dal 24 nov 1906
Il direttore ha il governo didattico, tecnico, disciplinare della scuola, e dove informarlo a tutte le buone pratiche e regole che valgano a renderne efficace l'opera istruttiva ed educativa. Presiede il Consiglio didattico, in conformità dell'. Cura che la disciplina sia rigorosamente mantenuta, distribuendo in modo preciso i vari uffici che ad essa si attengono. Cura che sieno tenuti esattamente gl'inventari di ogni sorta, i libri computistici, i registri d'iscrizione e i registri scolastici degli alunni. Pubblica, ogni bimestre, nell'albo della scuola i voti che ciascun alunno riporta nella condotta, nello studio e nel profitto; e dà pure questi ragguagli, bimestralmente, alle famiglie degli alunni o a chi per qualche titolo tenga luogo di esse. Entro due mesi dalla chiusura dell'anno scolastico manda al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola. Deve inoltre mantenersi in relazione coi proprietari del luogo, per procurare ai giovani licenziati conveniente collocamento, seguendone mediante informazioni la singola carriera.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-14

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