Regolamento

Art. 17

In vigore dal 24 nov 1906
La scuola, qualora il numero degli allievi e il lavoro d'ufficio lo richiedano, potrà assumere in servizio temporaneo un istitutore ed un contabile. Le norme per la nomina, le attribuzioni, la dipendenza e gli obblighi di essi saranno determinate nel regolamento interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-17

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