Regolamento
Art. 21
In vigore dal 24 nov 1906
Il sotto-capo coltivatore è specialmente incaricato di attendere all'allevamento degli animali, al caseificio ed all'oleificio; coadiuva in tutti gli altri lavori il capo-coltivatore e tiene i registri ausiliari delle istituzioni annesse alla scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-21