Regolamento

Art. 25

In vigore dal 24 nov 1906
La famiglia dell'alunno o chiunque assuma l'impegno della sua istruzione deva obbligarsi validamente a pagare a rate eguali anticipate la retta che sarà determinata a norma dell' della legge 6 giugno 1885, e che sarà portata a conoscenza del pubblico mediante apposito avviso del Comitato amministrativo; verrà del pari in tale avviso stabilita la somma da versarsi per le spese diverse.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-25

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