Regolamento
Art. 15
In vigore dal 24 nov 1906
L'aiuto-direttore coopera col direttore nell'amministrazione e nel regolare andamento del convitto, dell'azienda agraria e delle altre istituzioni annesse alla scuola, e in caso di assenza ne fa le veci.
È incaricato, valendosi, ove ne sia il caso, dell'aiuto degli alunni del 3° corso, del servizio di laboratorio chimico, per quanto concerne analisi occorrenti all'azienda agraria e anche per conto di privati, nei limiti però consentiti dalle sue occupazioni e dai mezzi offerti dal laboratorio della scuola.
Le altre speciali attribuzioni dell'aiuto-direttore saranno determinate nel regolamento interno approvato dal Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-15