Regolamento

Art. 33

In vigore dal 24 nov 1906
Agli alunni che, oltre ad adempiere i propri doveri, sono segnalati per esemplare condotta e profitto, si danno premi di vario grado, cioè: a) lode in presenza della classe; b) note di merito nei registri mensili e sulle carte di ammissione; c) posto di onore in classe; d) grado di capo e sotto-capo squadra; e) libri di studio, strumenti rurali e libretti della Cassa di risparmio a fine d'anno scolastico. Quando il bilancio della scuola lo consenta, potrà essere conceduto un posto semigratuito per l'anno scolastico successivo, a quei due fra gli alunni che maggiormente si saranno segnalati negli esami alla fine del l° e del 2° anno di corso. Tale concessione è revocata qualora l'alunno non prosegua a dar buona prova di sè nell'adempimento di tutti i suo doveri. Come ricompensa particolare del lavoro potrà essere conceduta una somma a titolo di sovvenzione agli alunni che traggono maggior profitto dalle pratiche agricole e che si trovino in critiche condizioni finanziarie. Le modalità della premiazione saranno stabilite dal Consiglio didattico, udito il titgr+Comitato amministrativo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-33

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