Regolamento
Art. 35
In vigore dal 24 nov 1906
È attribuita al Consiglio didattico la facoltà di applicare i premi assegnati alle lettere b, c, d, ed i castighi indicati alle lettere b, c, d, e.
I castighi di cui alle lettere f, g, h, devono essere proposti dal Consiglio didattico e confermati dal Consiglio amministrativo.
Per l'applicazione del castigo segnato alla lettera g è necessaria l'approvazione del Ministero.
In caso di assoluta urgenza il Consiglio didattico prendo sotto la sua responsabilità il provvedimento di cui alla lettera g (allontanamento temporaneo dalla scuola) salvo a riferirne subito al Comitato.
Il conferimento dei posti semigratuiti e della ricompensa di che al 2° e al 3° capoverso dell', è sottoposto dal Comitato amministrativo all'approvazione del Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-35