Regolamento
Art. 39
In vigore dal 24 nov 1906
Chi dopo aver ripetuto l'anno, non ottiene il passaggio al corso superiore nella sessione ordinaria di esame o in quella di riparazione, dove abbandonare la scuola.
Gli esami di promozione non si terranno alla fine del 3° anno, dovendo gli allievi sostenere la prova di licenza.
Gli alunni non saranno ammessi alla prima sessione degli esami di passaggio nelle materie in cui durante l'anno non abbiano conseguita la media di 5 decimi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-39