Regolamento

Art. 43

In vigore dal 24 nov 1906
L'esame di licenza, al quale sono ammessi gli allievi del terzo corso, consiste: a) nella prova scritta sugli elementi: di agraria (specialmente economia rurale, allevamento del bestiame, coltivazioni e industrie agrarie più importanti nella regione) e di computisteria; b) nella prova orale sugli elementi: di agraria (intero programma); di computisteria; di agrimensura; di chimica agraria; c) nella prova pratica (esercitazioni): di agraria; di agrimensura; di chimica agraria. Il voto per l'attitudine al lavoro è desunto dalla media triennale. Agli allievi che hanno superato tutte le prove di esame si rilascia un attestato di licenza, con lo specchio delle classificazioni secondo l'unito modello.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-43

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo