Art. 1

In vigore dal 24 nov 1906
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 6 giugno 1885, n. 3141; Veduto il R. decreto 9 ottobre 1895, n. CCCCIV (parte supplementare) col quale venne approvato il regolamento organico e disciplinare ed i programmi d'insegnamento della scuola pratica di agricoltura di Caltagirone; Considerando come l'esperienza abbia dimostrato l'opportunità di introdurre nel regolamento stesso alcune modificazioni già in parte adottate, d'indole didattica, intese a rendere l'Istituto meglio rispondente alle condizioni dell'agricoltura locale senza scostarsi da quanto prescrive la legge organica 6 giugno 1885, n. 3141; Udito il parere del Consiglio didattico della scuola pratica di Caltagirone, e quello del Comitato amministrativo della scuola stessa del quale fanno parte i rappresentanti dei corpi morali interessati al suo mantenimento; Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: Al regolamento organico disciplinare ed ai programmi d'insegnamento attualmente in vigore per la scuola pratica d'agricoltura di Caltagirone, è sostituito quello annesso al presente decreto che sarà firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 marzo 1905. VITTORIO EMANUELE. RAVA. Visto, Il guardasigilli: RONCHETTI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-rd-1

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