Regolamento
Art. 44
In vigore dal 24 nov 1906
La Commissione esaminatrice per tutti gli esami è costituita dall'intero Consiglio didattico.
Il Ministero e il Comitato amministrativo possono mandare un proprio delegato ad assistere agli esami, con diritto di voto.
Il delegato del Ministero presiede gli esami.
La votazione si fa distintamente per ogni prova d'esame, e l'insegnante della materia propone il voto in decimi, da discutersi ed approvarsi dalla Commissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-44