Regolamento
Art. 41
In vigore dal 24 nov 1906
Negli esami di promozione le prove sono scritte, orali e pratiche, giusta i temi e le tesi preparate da ciascun insegnante.
Le prove scritte si fanno per la lingua italiana, la matematica, la computisteria e l'agraria.
Le prove orali versano su tutte le materie insegnate in ciascun anno del corso.
Le prove pratiche consistono in esercitazioni di agraria, di scienze fisiche e naturali, di agrimensura.
Per la classificazione che riguarda il disegno, la calligrafia, il lavoro si prende la media annuale. Se questa è inferiore a 6 decimi, occorre un esame speciale nella relativa materia, qualunque sia il corso a cui l'alunno appartenga.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-41