Regolamento
Art. 45
In vigore dal 24 nov 1906
Per l'idoneità occorrono sei decimi in ogni prova di esame. Vi è compenso però fra le prove della stessa materia, qualora in nessuna vi sia un voto inferiore a cinque decimi.
L'alunno fallito in una materia deve ripetere tutte le prove di esame della materia stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-45