Regolamento

Art. 45

In vigore dal 24 nov 1906
Per l'idoneità occorrono sei decimi in ogni prova di esame. Vi è compenso però fra le prove della stessa materia, qualora in nessuna vi sia un voto inferiore a cinque decimi. L'alunno fallito in una materia deve ripetere tutte le prove di esame della materia stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-45

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