Regolamento
Art. 34
In vigore dal 24 nov 1906
Gli allievi che mancano ai propri doveri sono soggetti a questi castighi:
a) rimprovero dell'insegnante o del censore, in privato o in pubblica classe;
b) note di demerito sui registri e sulle carte di ammissione;
c) rimprovero del direttore prima in privato e poi in classe;
d) rimozione dai gradi;
e) avviso particolare ai parenti o a chi ne fa le veci;
f) ammonizione innanzi alla scolaresca fatta dal presidente del Comitato amministrativo;
g) allontanamento temporaneo dalla scuola;
h) espulsione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-34