Regolamento

Art. 34

In vigore dal 24 nov 1906
Gli allievi che mancano ai propri doveri sono soggetti a questi castighi: a) rimprovero dell'insegnante o del censore, in privato o in pubblica classe; b) note di demerito sui registri e sulle carte di ammissione; c) rimprovero del direttore prima in privato e poi in classe; d) rimozione dai gradi; e) avviso particolare ai parenti o a chi ne fa le veci; f) ammonizione innanzi alla scolaresca fatta dal presidente del Comitato amministrativo; g) allontanamento temporaneo dalla scuola; h) espulsione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-34

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