Regolamento
Art. 31
In vigore dal 24 nov 1906
Sono vietate le manifestazioni collettive degli alunni, di qualsiasi natura esse siano.
E pur vietato ad essi d'aver seco denari, armi, libri immorali e di fare atti o dir parole che disconvengano in qualsiasi modo alla retta educazione e alla buona creanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-31