Testo unico›Sez. V
Art. 9
Art. 97 e 98 legge 30 marzo 1893, n. 173.
In vigore dal 18 ago 1911
Appartengono alla 4ª categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque:
a) dei fiumi e torrenti;
b) dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua.
Esse si eseguiscono e si mantengono dal consorzio degli interessati;
Le spese concernenti le opere di 4ª categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari o possessori interessati quando ad esclusivo giudizio della Amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed estesi.
Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla 5ª sezione del Consiglio di Stato a termini dell' del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638.
In detta spesa si debbono comprendere non solo i lavori e gli imprevisti, ma anche quanto concerne la compilazione del progetto e la direzione e sorveglianza del lavoro.
Le provincie nel cui territorio ricade il perimetro consorziale dovranno concorrere nella misura non inferiore ad un sesto della spesa, quando si tratti di nuove opere straordinarie e la spesa sia stata dichiarata obbligatoria in relazione al precedente terzo comma.
In eguale misura dovranno concorrere i comuni.
Lo Stato potrà concorrere nella spesa per la costruzione di queste opere, quando, pur tenuto conto dei contributi provinciali e comunali il consorzio sia ancora impotente a sopperire alla spesa.
In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il terzo della spesa complessiva.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-9