Testo unicoSez. IV

Art. 7

Art. 1 legge 7 luglio 1902, n. 304.

In vigore dal 26 apr 1956
Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi: a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello Stato, delle provincie e dei comuni; b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in 1ª o 2ª categoia; c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare danno all'igiene o all'agricoltura. Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sulla domanda e proposta di classificazione saranno sentiti i consigli dei comuni e delle provincie interessate, i quali dovranno emettere il loro parere, non oltre i due mesi dalla richiesta. Scaduti i detti due mesi si intenderà che i comuni e le provincie siano favorevoli senza riserva alla chiesta classificazione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-7

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