Testo unico›Sez. VI
Art. 12
Art. 101 legge 30 marzo 1893, n. 173.
In vigore dal 18 ago 1911
I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quella Amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.
Se essi gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concordare in ragione dell'utile che ne risentiranno.
Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possesori frontisti la costruzione delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti.
Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all', chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio.
Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono consorzi in conformità del disposto del Capo II, quando concorra l'assenso degl'interessati secondo l'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-12