Testo unicoCapo II

Art. 16

Art. 21 legge 7 luglio 1902, n. 304.

In vigore dal 22 ott 1904
Nella legge di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici si determinerà il fondo da stanziarsi annualmente a titolo di concorsi e sussidi dello Stato per effetto del presente testo unico. L'esecuzione delle varie opere verrà autorizzata con decreto Ministeriale in relazione alla disponibilità di detto fondo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-16

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