Testo unicoCapo II

Art. 17

Art. 104 legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 22 ott 1904
Sono mantenute, per tutto ciò che non riguarda le spese poste a carico dello Stato e della provincia dal presente testo unico, le convenzioni e le legittime consuetudini vigenti, che in qualche località disponessero diversamente da quanto è prescritto negli articoli precedenti. Quando tali convenzioni o consuetudini fossero litigiose od incerte, o pel cambiamento delle circostanze fossero rese impraticabili od ingiuste, vengono le medesime rettificate e ridotte conformi alle prescrizioni della presente legge, salvi i diritti agli eventuali indennizzi da esercitarsi innanzi ai tribunali competenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-17

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