Testo unicoSez. I

Art. 20

Art. 107 legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 22 ott 1904
I comuni possono essere chiamati a far parte dei consorzi per argini e ripari sui fiumi e torrenti, quando tali opere giovino alla difesa dei loro abitati, quando si tratti di impedire i disalveamenti, e finalmente quando i lavori possono coadiuvare alla conservazione del valore imponibile del rispettivo territorio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-20

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