Testo unico›Sez. II
Art. 24
Art. 111 legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 22 ott 1904
Ordinato e reso obbligatorio il Consorzio, l'assemblea generale degli interessati procede alla nomina di una Deputazione o Consiglio d'amministrazione ed alla formazione di uno speciale statuto o regolamento, e delibera sul modo di eseguire le opere e sui relativi progetti tecnici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-24