Testo unicoSez. II

Art. 27

Art. 115 legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 22 ott 1904
Trattandosi di opere per le quali possono essere chiamati a contribuire lo Stato o le provincie, il Consorzio formatosi regolarmente fa istanza in assemblea generale per ottenere il concorso sovraccennato. Le relative deliberazioni sono comunicate al Consiglio provinciale ed al Ministero dei Lavori Pubblici per la loro adesione al chiesto concorso. Qualora il Ministero predetto od il Consiglio provinciale si rifiutino al concorso, il Consorzio potrà reclamare al Re, il quale decide sull'avviso del Consiglio di Stato, e sentito il Consiglio superiore dei Lavori pubblici. Nei casi in cui è assentito il concorso, il Governo e la provincia saranno rappresentati nelle assemblee generali e nei Consigli di amministrazione del Consorzio, e le deliberazioni che importino spesa non saranno valide senza l'approvazione rispettivamente del prefetto e della Deputazione provinciale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-27

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