Testo unico›Sez. II
Art. 30
Art. 119 legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 18 ago 1911
Il riparto dei contributi consorziali, in base alle disposizioni dell', sarà determinato dal consorzio, ed, in caso di contestazione, stabilito dalla Giunta provinciale amministrativa.
L'esazione delle quote di contributo per i consorzi obbligatori si farà colle norme e coi privilegi dell'imposta fondiaria.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-30