Testo unicoCapo III

Art. 35

Art. 113 legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 22 ott 1904
I Consorzi istituiti unicamente per concorrere nelle spese delle opere della seconda categoria hanno l'esclusiva amministrazione delle rispettive rendite di qualunque natura, e debbono essere consultati previamente, quando vogliasi procedere ad opere nuove straordinarie. Nelle rendite e doti dei Cosorzi sono compresi i prodotti degli argini e golene. Alle rappresentanze di tali Consorzi spetta pure il provvedere pel riparto delle imposizioni, per la loro esazione e pel versamento nelle casse dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-35

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