Testo unicoSez. II

Art. 31

Prima parte art. 116 e ultima parte art. 175 legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 18 ago 1911
I Consorzi esistenti sono conservati e tanto nella esecuzione quanto nella manutenzione delle opere continueranno a procedere con osservanza delle norme prescritte dalla loro istituzione. Il Governo promuoverà le istituzioni dei consorzi o la riforma di quelli esistenti, ove sia bisogno, per le spese relative alle opere della 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categoria.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-31

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