Testo unico›Capo III
Art. 32
Art. 1 legge 3 luglio 1875, n. 2600.
In vigore dal 24 dic 1921
Il contributo annuo, che secondo l' le provincie e gli altri interessati debbono pagare in parti uguali allo Stato, per le opere idrauliche di 2ª categoria, sarà stabilito per la durata di ogni decennio nella metà della media delle spese occorse nel decennio precedente per le opere medesime.
Esso sarà determinato con decreto Reale, sentiti i Consigli provinciali e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.
Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia non dovrà mai superare il ventesimo della sua imposta principale, terreni e fabbricati.
Similmente le quote annuali che dovranno pagare i singoli Consorzi degl'interessati non dovranno mai superare i cinque centesimi della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.
Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato.
Le rendite patrimoniali dei Consorzi stabilmente costituite continueranno ad andare in diminuzione del carico complessivo, a sensi dell'. Le rendite nuove o nuovamente reperibili andranno a tutto favore dei Consorzi.
Qualunque diminuzione si verificasse sopra le dette rendite e patrimoni per fatto dell'Amministrazione pubblica nell'esecuzione dei lavori non darà luogo ad alcuna indennità.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 19 novembre 1921, n. 1688 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A parziale modificazione degli articoli 32 e 33 del testo unico di legge 25 luglio 1904, n. 523 e 41 e 45 dello stesso testo unico questi ultimi modificati dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 i contributi dovuti allo Stato degli Enti interessati nelle opere idrauliche e di 2ª e 3ª categoria sono liquidati nel biennio dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile della Provincia nella quale si eseguano i lavori".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-32