Testo unicoSez. II

Art. 28

Art. 117 legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 22 ott 1904
Gli statuti e regolamenti dei Consorzi saranno approvati, omologati e fatti soggetto di ricorso, secondo le norme sancite dagli per la costituzione dei Consorzi stessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-28

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