Testo unico›Sez. I
Art. 23
Art. 110 legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 22 ott 1904
Quando gl'interessi di un Consorzio si estendano a territori di diverse provincie, la costituzione di esso è riservata al Ministero, sentiti i rispettivi Consigli provinciali.
Potrà essere istituito per legge un Consorzio generale di più provincie e di più Consorzi speciali che hanno intesesse in un determinato fiume o sistema idraulico per provvedere a grandi opere di difesa, rettificazione, inalveamento, ed alla loro manutenzione.
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