Testo unicoSez. I

Art. 23

Art. 110 legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 22 ott 1904
Quando gl'interessi di un Consorzio si estendano a territori di diverse provincie, la costituzione di esso è riservata al Ministero, sentiti i rispettivi Consigli provinciali. Potrà essere istituito per legge un Consorzio generale di più provincie e di più Consorzi speciali che hanno intesesse in un determinato fiume o sistema idraulico per provvedere a grandi opere di difesa, rettificazione, inalveamento, ed alla loro manutenzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-23

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