Testo unico›Sez. II
Art. 25
Art. 112 legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 22 ott 1904
L'assemblea generale potrà demandare le sue attribuzioni ad un Consiglio di delegati eletti a maggioranza relativa di voti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-25