Testo unicoSez. II

Art. 26

Art. 114 legge 30 marzo 1893, n. 173.

In vigore dal 18 ago 1911
Un Consorzio istituito per l'eseguimento di un'opera s'intende continuativo per la sua perpetua conservazione, salvo che la sopravvenienza di qualche variazione nel corso del fiume, torrente o canale, consenta di abbandonare la detta opera; od una variazione di circostanze obblighi ad ampliare, restringere o comunque modificare il Consorzio stesso. La cessazione o le modificazioni essenziali del Consorzio debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la costituzione di un nuovo Consorzio. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 774.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-26

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