Testo unicoCapo III

Art. 34

Art. 3 legge 3 luglio 1875, n. 2600.

In vigore dal 22 ott 1904
Le disposizioni dell' saranno applicate a commisurare i contributi in tutte le spese per le opere idrauliche di seconda categoria eseguite dopo l'attivazione della legge 20 marzo 1865, allegato F.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-34

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo