Testo unico›Sez. II
Art. 39
Art. 6 legge 7 luglio 1902, n. 304.
In vigore dal 18 ago 1911
Della accordata o negata omologazione sarà data notizia dal prefetto mediante avviso affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati ed inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia, con la dichiarazione che entro il termine di 30 giorni dalla data dell'affissione ed inserzione, qualunque interessato potrà presentare ricorso al ministro dei lavori pubblici, il quale deciderà definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-39