Testo unicoSez. II

Art. 44

Art. 10 legge 7 luglio 1902, n. 304.

In vigore dal 18 ago 1911
Compiute le opere per ciascun tronco o zona, sia dallo Stato, sia dai concessionari, ne sarà fatta consegna al consorzio degli interessati, il quale funzionerà come consorzio obbligatorio per la ordinaria manutenzione delle opere stesse a norma dell'. Il consorzio ha pure l'obbligo di provvedere alle riparazioni straordinarie che si rendessero necessarie previa l'approvazione del progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici e salvo, per le relative spese, il contributo dello Stato, della provincia e dei comuni interessati nella stessa misura con cui furono ripartite quelle per la originaria costruzione delle opere.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-44

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