Testo unico›Sez. II
Art. 44
Art. 10 legge 7 luglio 1902, n. 304.
In vigore dal 18 ago 1911
Compiute le opere per ciascun tronco o zona, sia dallo Stato, sia dai concessionari, ne sarà fatta consegna al consorzio degli interessati, il quale funzionerà come consorzio obbligatorio per la ordinaria manutenzione delle opere stesse a norma dell'.
Il consorzio ha pure l'obbligo di provvedere alle riparazioni straordinarie che si rendessero necessarie previa l'approvazione del progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici e salvo, per le relative spese, il contributo dello Stato, della provincia e dei comuni interessati nella stessa misura con cui furono ripartite quelle per la originaria costruzione delle opere.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-44