Testo unico›Sez. II
Art. 41
Art. 8 legge 7 luglio 1902, n. 304.
In vigore dal 24 dic 1921
Col decreto di approvazione dei progetti esecutivi riguardanti le opere di 3ª categoria sarà provvisoriamente determinato l'ammontare della quota di spesa a carico delle provincie, dei comuni e del consorzio degli interessati; nel medesimo decreto sarà pure stabilito il perimetro del consorzio, l'eventuale sua suddivisione in zone o comprensori, sentito il parere della Commissione centrale idraulico-forestale e delle bonifiche.
Alle provincie ed ai comuni che ne facciano domanda il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, potrà, sentito il Consiglio di Stato, consentire che il loro contributo sia pagato in un numero di rate annuali non maggiore di 20 e ciò in relazione alle loro condizioni finanziarie.
In tal caso essi enti dovranno rilasciare tante delegazioni annuali su sovrimposte ed altri cespiti diretti, quante rappresentano il contributo annuo rispettivo.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 19 novembre 1921, n. 1688 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A parziale modificazione degli articoli 32 e 33 del testo unico di legge 25 luglio 1904, n. 523 e 41 e 45 dello stesso testo unico questi ultimi modificati dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 i contributi dovuti allo Stato degli Enti interessati nelle opere idrauliche e di 2ª e 3ª categoria sono liquidati nel biennio dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile della Provincia nella quale si eseguano i lavori".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-41