Testo unicoSez. II

Art. 46

Art. 12 legge 7 luglio 1902, n. 304.

In vigore dal 22 ott 1904
I contributi dei proprietari, tanto per la esecuzione dell'opera quanto per la sua manutenzione e conservazione, costituiscono oneri reali gravanti i fondi, e sono da esigersi con le forme ed i privilegi dell'imposta fondiaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-46

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