Testo unico›Sez. II
Art. 38
Art. 5 legge 7 luglio 1902, n. 304.
In vigore dal 18 ago 1911
Il decreto reale di classificazione di opere nella 3ª categoria, rende obbligatoria la costituzione del consorzio degli interessati agli affetti dell'.
Emanato il decreto reale di cui sopra, il prefetto della provincia nel territorio della quale debbono eseguirsi le opere o quello della provincia maggiormente interessata per ragione di superficie, provvede, per mezzo dell'ufficio del genio civile, alla compilazione dell'elenco generale degli interessati che debbono far parte del consorzio.
Tale elenco, insieme ad una copia del decreto reale di classificazione, sarà affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati per il periodo di 15 giorni, trascorsi i quali, saranno convocati gli interessati stessi in assemblea generale per la nomina del presidente del consorzio e di una commissione amministrativa. Questa commissione compilerà lo statuto consorziale ed esaminerà i reclami presentati nel periodo suddetto.
Lo schema di statuto e le proposte sulla risoluzione dei reclami saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea generale, la cui deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto. Dalla data di tale omologazione il consorzio si intende costituito per ogni effetto di legge.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-38