Testo unico›Sez. IV
Art. 8
Art. 2 legge 7 luglio 1902, n. 304.
In vigore dal 18 ago 1911
Le opere di cui al precedente articolo, sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge
Le spese occorrenti vanno ripartite:
a) nella misura del 50 per cento a carico dello Stato;
b) nella misura del 10 per cento a carico della provincia o delle provincie interessate;
c) nella misura del 10 per cento a carico del comune o dei comuni interessati;
d) nella misura del 30 per cento a carico del consorzio degli interessati.
Le spese di cui alle lettere b), c), e d) sono rispettivamente obbligatorie per le provincie, i comuni ed i proprietari e possessori interessati.»
La manutenzione successiva è a cura del consorzio degli interessati e ad esclusivo suo carico sono le spese relative, salvo il disposto dell', secondo comma.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-8