Testo unicoSez. IV

Art. 8

Art. 2 legge 7 luglio 1902, n. 304.

In vigore dal 18 ago 1911
Le opere di cui al precedente articolo, sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge Le spese occorrenti vanno ripartite: a) nella misura del 50 per cento a carico dello Stato; b) nella misura del 10 per cento a carico della provincia o delle provincie interessate; c) nella misura del 10 per cento a carico del comune o dei comuni interessati; d) nella misura del 30 per cento a carico del consorzio degli interessati. Le spese di cui alle lettere b), c), e d) sono rispettivamente obbligatorie per le provincie, i comuni ed i proprietari e possessori interessati.» La manutenzione successiva è a cura del consorzio degli interessati e ad esclusivo suo carico sono le spese relative, salvo il disposto dell', secondo comma.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-8

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