Testo unicoSez. II

Art. 4

Art. 93 legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 18 ago 1911
Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine. Esse si eseguiscono e si mantengono a cura ed a spese dello Stato. Lo Stato sostiene pure le spese necessarie per i canali artificiali navigabili patrimoniali, quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-4

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