Testo unicoSez. III

Art. 5

Art. 94 legge 30 marzo 1893, n. 173 e penultimo Capoverso articolo 174 legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 18 ago 1911
Appartengono alla seconda categoria: a)le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue; e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia. b)le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse, che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi. Esse si eseguiscono e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese a norma dell'articolo seguente. Nessuna opera potrà essere dichiarata di questa categoria se non per legge.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-5

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