Testo unicoSez. VI

Art. 10

Prima parte art. 99 legge 30 marzo 1893, n. 173.

In vigore dal 18 ago 1911
Appartengono alla 5ª categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane. Esse si eseguiscono e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali. Sono applicabili alle opere di 5ª categoria le disposizioni di cui all' concernenti la dichiarazione di obbligatorietà con decreto ministeriale, i relativi ricorsi la valutazione delle spese.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-10

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