Testo unico›Sez. VI

Art. 10

Prima parte art. 99 legge 30 marzo 1893, n. 173.

In vigore dal 18 ago 1911
Appartengono alla 5ª categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane. Esse si eseguiscono e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali. Sono applicabili alle opere di 5ª categoria le disposizioni di cui all' concernenti la dichiarazione di obbligatorietà con decreto ministeriale, i relativi ricorsi la valutazione delle spese.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-10

In sintesi

Rientrano nella quinta categoria gli interventi mirati a difendere città, villaggi e borgate dalle corrosioni dei corsi d'acqua e dai movimenti franosi. La realizzazione e la manutenzione di queste opere spettano al comune interessato. Alla spesa complessiva devono tuttavia contribuire anche i proprietari e i possessori di beni che ne traggono vantaggio, in base a un piano di riparto reso esecutivo dal prefetto e riscosso con privilegi fiscali. A tali opere si estendono inoltre le regole per la dichiarazione di obbligatorietà tramite decreto ministeriale, i ricorsi e la stima dei costi previste per le opere di categoria precedente.

Perché esiste questa norma

La norma definisce le opere idrauliche di quinta categoria destinate a proteggere i centri abitati da frane ed erosioni fluviali, stabilendo chi deve eseguirle e come devono essere ripartite le relative spese.

A chi si applica

La norma si applica ai comuni nel cui territorio ricadono le opere e ai proprietari o possessori di immobili che traggono vantaggio dalle difese contro frane e corsi d'acqua.

Esempio pratico

Un comune deve realizzare argini e muri di contenimento per proteggere un villaggio dalle erosioni di un fiume e dal rischio di frana. Il comune esegue i lavori e richiede una quota delle spese ai proprietari delle abitazioni salvaguardate, calcolata in proporzione al beneficio ottenuto.

Adempimenti e conseguenze

Il comune deve curare l'esecuzione e la manutenzione delle opere; il prefetto deve approvare e rendere esecutivo il ruolo di riparto delle spese; i proprietari e possessori beneficiari sono tenuti a concorrere alla spesa mediante riscossione assistita da privilegi fiscali.

Cosa è cambiato

L'articolo 10 è stato modificato dall'articolo 22, comma 1, della Legge 13 luglio 1911, n. 774.

Domande frequenti

Quali interventi rientrano nelle opere di 5ª categoria?Vi rientrano le opere destinate in modo specifico alla difesa di città, villaggi e borgate contro le frane e contro l'azione corrosiva dei corsi d'acqua.
Chi ha il compito di eseguire e mantenere queste opere?L'esecuzione e la manutenzione delle opere sono a cura del comune, con il concorso economico dei proprietari e possessori che ne traggono vantaggio.
Come viene stabilita e riscossa la quota di spesa a carico dei proprietari interessati?La quota è determinata in base al rispettivo vantaggio mediante un ruolo di riparto approvato e reso esecutivo dal prefetto, e viene riscossa tramite i privilegi fiscali.

Termini chiave

5ª categoriacorrosionifraneruolo di ripartoprivilegi fiscalidichiarazione di obbligatorietà

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo