Art. 10
Prima parte art. 99 legge 30 marzo 1893, n. 173.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-10
Prima parte art. 99 legge 30 marzo 1893, n. 173.
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Rientrano nella quinta categoria gli interventi mirati a difendere città, villaggi e borgate dalle corrosioni dei corsi d'acqua e dai movimenti franosi. La realizzazione e la manutenzione di queste opere spettano al comune interessato. Alla spesa complessiva devono tuttavia contribuire anche i proprietari e i possessori di beni che ne traggono vantaggio, in base a un piano di riparto reso esecutivo dal prefetto e riscosso con privilegi fiscali. A tali opere si estendono inoltre le regole per la dichiarazione di obbligatorietà tramite decreto ministeriale, i ricorsi e la stima dei costi previste per le opere di categoria precedente.
La norma definisce le opere idrauliche di quinta categoria destinate a proteggere i centri abitati da frane ed erosioni fluviali, stabilendo chi deve eseguirle e come devono essere ripartite le relative spese.
La norma si applica ai comuni nel cui territorio ricadono le opere e ai proprietari o possessori di immobili che traggono vantaggio dalle difese contro frane e corsi d'acqua.
Un comune deve realizzare argini e muri di contenimento per proteggere un villaggio dalle erosioni di un fiume e dal rischio di frana. Il comune esegue i lavori e richiede una quota delle spese ai proprietari delle abitazioni salvaguardate, calcolata in proporzione al beneficio ottenuto.
Il comune deve curare l'esecuzione e la manutenzione delle opere; il prefetto deve approvare e rendere esecutivo il ruolo di riparto delle spese; i proprietari e possessori beneficiari sono tenuti a concorrere alla spesa mediante riscossione assistita da privilegi fiscali.
L'articolo 10 è stato modificato dall'articolo 22, comma 1, della Legge 13 luglio 1911, n. 774.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.