Testo unicoCapo II

Art. 14

Art. 102 legge 30 marzo 1893, n. 173 e art. 20 legge 7 luglio 1902, n. 304.

In vigore dal 18 ago 1911
Il Ministero dei lavori pubblici fa eseguire le opere delle tre prime categorie: per le altre è riservata alla autorità governativa la approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione entro i limiti stabiliti dalla presente legge. Questa disposizione va applicata anche alle opere di 3ª categoria qualora i progetti siano stati compilati dalle provincie, dai comuni o dai consorzi all'uopo costituitisi. L'approvazione dei progetti per le opere di cui alla presente legge da parte della autorità competente ha, per tutti gli effetti di legge, valore di dichiarazione di pubblica utilità.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-14

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