Art. 34 · Art. 3 legge 3 luglio 1875, n. 2600.
Testo unicoCapo III

Art. 34

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Art. 3 legge 3 luglio 1875, n. 2600.

In vigore dal 22 ott 1904
Le disposizioni dell' saranno applicate a commisurare i contributi in tutte le spese per le opere idrauliche di seconda categoria eseguite dopo l'attivazione della legge 20 marzo 1865, allegato F.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-34