Regolamento›Capo II
Art. 150
In vigore dal 12 ago 1904
I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera e debbono contenere:
1° l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;
2° il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;
3° l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le prove od indizi a carico del contravventore, qualora ne esistano;
4° il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze sono conosciute dall'agente che eleva la contravvenzione; e le dichiarazioni che il contravventore o i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento della contravvenzione medesima. Queste dichiarazioni possono, a richiesta dei contravventori, essere da loro stessi firmate;
5° le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che a termini degli articoli 1153 e 1154 del codice civile debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla contravvenzione;
6° la indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione e sequestrate, ove occorra;
7° le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del precedente .
Il verbale è firmato da chi ha accertata la contravvenzione; e, se questi non sa scrivere, è sopra sua relazione steso e firmato dal suo immediato superiore gerarchico o dal segretario del comune nel cui territorio fu commessa la contravvenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-150